Wolters Kluwer opera in Italia nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica, Altalex

Quotidiano Giuridico

La carriera ritrovata e il concorso smarrito

24/08/2026 - La Legge n. 119/2026 ridisegna l'accesso alla carriera dirigenziale e il sistema di valutazione nel lavoro pubblico: merito dichiarato, rischi di cooptazione e dubbi di costituzionalità

Permesso di costruire: quando l'inizio dei lavori evita la decadenza

24/08/2026 -

La nozione di “inizio dei lavori”, rilevante ai fini dell’impedimento della decadenza del permesso di costruire, non può essere intesa in senso meramente formale o documentale, ma richiede l’esecuzione di opere concretamente rivelatrici della seria ed effettiva volontà del titolare di dare corso all’intervento assentito. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14 luglio 2026, n. 5649.

Nessun rimborso al notaio che paga imposta registro senza consenso dei contraenti

24/08/2026 -

Secondo quanto statuito dalla Cassazione civile, ordinanza n. 18614/2026 nel caso in cui il notaio rogante un atto provveda, in quanto obbligato solidale, al pagamento della relativa imposta di registro senza che ci sia stato il consenso dei soggetti contraenti e, successivamente, gliene richieda il rimborso, questi ultimi possono opporgli le ragioni che avrebbe potuto formulare all’amministrazione nei confronti della quale il pagamento del notaio, senza sua opposizione, definisce strutturalmente il rapporto tributario avendo recuperato il credito.

IPSOA Quotidiano

Welfare aziendale per spese RSA del familiare non convivente: quale trattamento fiscale?

24/08/2026 - Con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, alla luce della modifica normativa intervenuta con il decreto Omnibus (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1482026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010587SOMM">D.Lgs. n. 148/2026</a>), il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre, ai sensi dell'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 51" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART53">art. 51</a>, comma 2, lettera f­ter), del <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a>, alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, alla luce della modifica normativa intervenuta con il decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026), il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera f­ter), del TUIR, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Valute estere: il cambio di luglio 2026

24/08/2026 - È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di luglio 2026. La misura è stabilita dal provvedimento del 10 agosto 2026 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili. È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di luglio 2026. La misura è stabilita dal provvedimento del 10 agosto 2026 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Tributi regionali e locali: in G.U. il decreto di riforma

24/08/2026 - Il D.Lgs. n. 147 del 7 agosto 2026, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2026, n. 185 (S.O. n. 30). Il provvedimento prevede che anche gli enti territoriali possano incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi. Il D.Lgs. n. 147 del 7 agosto 2026, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2026, n. 185 (S.O. n. 30). Il provvedimento prevede che anche gli enti territoriali possano incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

Certificazione dei contratti: qual è il potere sanzionatorio degli organi di vigilanza

24/08/2026 - L’Ispettorato del lavoro può irrogare sanzioni amministrative anche in presenza di certificazione di contratti di appalto o di lavoro senza dover previamente procedere all’impugnativa dell’atto certificato innanzi al giudice del lavoro. È quanto deciso dalla <a target="_blank" class="rich-sent" title="Corte di Cassazione nella sentenza n. 111762026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10SE0003166922">Corte di Cassazione nella sentenza n. 11176/2026</a>. Una pronuncia che sancisce un’inversione di rotta rispetto alla procedura amministrativa che gli organi di vigilanza sono tenuti a rispettare. L’Ispettorato del lavoro può irrogare sanzioni amministrative anche in presenza di certificazione di contratti di appalto o di lavoro senza dover previamente procedere all’impugnativa dell’atto certificato innanzi al giudice del lavoro. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11176/2026. Una pronuncia che sancisce un’inversione di rotta rispetto alla procedura amministrativa che gli organi di vigilanza sono tenuti a rispettare.

Mancato rientro del dipendente dalle ferie: come deve comportarsi il datore di lavoro?

24/08/2026 - Il mancato rientro in azienda dopo le ferie in alcuni casi può creare rilevanti criticità nella gestione del personale. Come deve comportarsi il datore di lavoro? In caso di assenza ingiustificata, può attivare il procedimento disciplinare previsto dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL applicato, valutando le sanzioni in base alla gravità della condotta. Particolare attenzione va posta alle nuove regole sulle dimissioni per fatti concludenti, introdotte dal Collegato Lavoro 2024 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 2032024" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000974311SOMM">legge n. 203/2024</a>), applicabili in presenza di assenze protratte oltre i termini previsti. Diverso è, invece, il caso della malattia insorta durante le ferie, che può sospendere il periodo feriale a determinate condizioni. Quali sono le buone prassi per prevenire e gestire il fenomeno? Il mancato rientro in azienda dopo le ferie in alcuni casi può creare rilevanti criticità nella gestione del personale. Come deve comportarsi il datore di lavoro? In caso di assenza ingiustificata, può attivare il procedimento disciplinare previsto dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL applicato, valutando le sanzioni in base alla gravità della condotta. Particolare attenzione va posta alle nuove regole sulle dimissioni per fatti concludenti, introdotte dal Collegato Lavoro 2024 (legge n. 203/2024), applicabili in presenza di assenze protratte oltre i termini previsti. Diverso è, invece, il caso della malattia insorta durante le ferie, che può sospendere il periodo feriale a determinate condizioni. Quali sono le buone prassi per prevenire e gestire il fenomeno?

Procedure concorsuali: invio dei dati in XML per le prestazioni del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro

24/08/2026 - Con il <a target="_blank" class="rich-legge" title="messaggio n. 2601 del 10 agosto 2026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001010556SOMM">messaggio n. 2601 del 10 agosto 2026</a>, l’INPS introduce una nuova modalità di trasmissione delle dichiarazioni dei responsabili delle procedure concorsuali e delle domande relative alla liquidazione della quota di TFR prevista dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 43-bis" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000868357ART243">articolo 43-bis</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 1092018" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000868357SOMM">D.L. n. 109/2018</a>. Le dichiarazioni mediante i moduli SR52 e SR95, nonché le domande telematiche per la liquidazione della quota di TFR, devono ora essere trasmesse esclusivamente in modalità massiva tramite file XML, con conseguente superamento delle precedenti modalità di acquisizione. L’Istituto ha infatti disposto la dismissione sia del servizio web per l’acquisizione online sia del servizio disponibile sulla intranet per l’acquisizione interna da parte degli operatori INPS. Il nuovo sistema di acquisizione dei file XML consente inoltre di consultare le dichiarazioni e le domande già trasmesse, indipendentemente dalla modalità con cui erano state originariamente presentate. Le indicazioni tecniche per la predisposizione dei file sono disponibili nelle specifiche schede di servizio pubblicate sul portale INPS. Con il messaggio n. 2601 del 10 agosto 2026, l’INPS introduce una nuova modalità di trasmissione delle dichiarazioni dei responsabili delle procedure concorsuali e delle domande relative alla liquidazione della quota di TFR prevista dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018. Le dichiarazioni mediante i moduli SR52 e SR95, nonché le domande telematiche per la liquidazione della quota di TFR, devono ora essere trasmesse esclusivamente in modalità massiva tramite file XML, con conseguente superamento delle precedenti modalità di acquisizione. L’Istituto ha infatti disposto la dismissione sia del servizio web per l’acquisizione online sia del servizio disponibile sulla intranet per l’acquisizione interna da parte degli operatori INPS. Il nuovo sistema di acquisizione dei file XML consente inoltre di consultare le dichiarazioni e le domande già trasmesse, indipendentemente dalla modalità con cui erano state originariamente presentate. Le indicazioni tecniche per la predisposizione dei file sono disponibili nelle specifiche schede di servizio pubblicate sul portale INPS.

Micro e piccole imprese: l'OIC avvia la consultazione sulla bozza di Principio Contabile

07/08/2026 - L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027. L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027.

Correzione errori contabili: una soluzione di compromesso

06/08/2026 - Con la circolare n. 20 del 2026 Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 732022" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000928562SOMM">D.L. n. 73/2022</a> e modificata - con una soluzione di compromesso - dal <a target="_blank" title="correttivo IRPEF-IRES del 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">correttivo IRPEF-IRES del 2025</a>: infatti, a fronte di una limitazione particolarmente incisiva sul piano quantitativo (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il profilo temporale (non riconoscendo fiscalmente le correzioni contabili effettuate oltre l’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore), la disciplina innovata consente alle imprese di poter operare all’interno di una cornice normativa meglio definita. Con la circolare n. 20 del 2026 Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dal D.L. n. 73/2022 e modificata - con una soluzione di compromesso - dal correttivo IRPEF-IRES del 2025: infatti, a fronte di una limitazione particolarmente incisiva sul piano quantitativo (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il profilo temporale (non riconoscendo fiscalmente le correzioni contabili effettuate oltre l’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore), la disciplina innovata consente alle imprese di poter operare all’interno di una cornice normativa meglio definita.

Assirevi, Documento di Ricerca n. 264

04/08/2026 - Le attività richieste al revisore a seguito delle modifiche apportate all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 123-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000104465ART299">art. 123-bis</a>, commi 2 e 4, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000104465SOMM">D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58</a> da parte del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001002272SOMM">D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47</a>. Le attività richieste al revisore a seguito delle modifiche apportate all’art. 123-bis, commi 2 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 da parte del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Idrogeno di origine rinnovabile: definito il meccanismo di sostegno per i settori industriali e traporti

24/08/2026 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto 5 giugno 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026, definisce il meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile destinato ai trasporti e ai settori industriali. Il contributo è riconosciuto agli impianti collocati in posizione utile nelle graduatorie, con esclusioni legate a condizioni economiche, interdittive, antimafia e cause ostative previste dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 362023" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000941816SOMM">D.Lgs. n. 36/2023</a>. L’accesso avviene tramite procedure competitive basate su contingenti di producibilità annua, con selezione delle offerte secondo criteri di prezzo e competitività. Dopo l’aggiudicazione, i beneficiari devono presentare cauzione definitiva pari al 5% dell’investimento. Il contributo è calcolato sulla quantità minore tra idrogeno prodotto e consumato, con aggiornamenti del prezzo legati all’inflazione e, per l’elettrolisi, al mercato elettrico. L’erogazione è mensile per quindici anni; la rinuncia comporta l’escussione progressiva della cauzione. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto 5 giugno 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026, definisce il meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile destinato ai trasporti e ai settori industriali. Il contributo è riconosciuto agli impianti collocati in posizione utile nelle graduatorie, con esclusioni legate a condizioni economiche, interdittive, antimafia e cause ostative previste dal D.Lgs. n. 36/2023. L’accesso avviene tramite procedure competitive basate su contingenti di producibilità annua, con selezione delle offerte secondo criteri di prezzo e competitività. Dopo l’aggiudicazione, i beneficiari devono presentare cauzione definitiva pari al 5% dell’investimento. Il contributo è calcolato sulla quantità minore tra idrogeno prodotto e consumato, con aggiornamenti del prezzo legati all’inflazione e, per l’elettrolisi, al mercato elettrico. L’erogazione è mensile per quindici anni; la rinuncia comporta l’escussione progressiva della cauzione.

“Scoperta imprenditoriale II”: termini e modalità di presentazione delle domande per il 2026

24/08/2026 - Firmato il decreto direttoriale del MIMIT 6 agosto 2026, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande per le agevolazioni previste dal piano “Scoperta imprenditoriale II". La misura mette a disposizione oltre 505 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle Regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente o con nuove traiettorie tecnologiche emergenti. Le domande potranno essere precompilate dal 24 settembre 2026 e presentate dal 7 ottobre 2026 tramite la piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile. I progetti dovranno puntare a un avanzamento tecnologico significativo, attraverso l’impiego di tecnologie abilitanti fondamentali, con ricadute su prodotti, processi e servizi. Le agevolazioni combinano un finanziamento agevolato al 40% con contributi a fondo perduto modulati in base alla dimensione dell’impresa: fino al 40% per le piccole, 35% per le medie, 30% per le grandi e fino al 60% per gli enti di ricerca, nel rispetto del principio DNSH. Firmato il decreto direttoriale del MIMIT 6 agosto 2026, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande per le agevolazioni previste dal piano “Scoperta imprenditoriale II". La misura mette a disposizione oltre 505 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle Regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente o con nuove traiettorie tecnologiche emergenti. Le domande potranno essere precompilate dal 24 settembre 2026 e presentate dal 7 ottobre 2026 tramite la piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile. I progetti dovranno puntare a un avanzamento tecnologico significativo, attraverso l’impiego di tecnologie abilitanti fondamentali, con ricadute su prodotti, processi e servizi. Le agevolazioni combinano un finanziamento agevolato al 40% con contributi a fondo perduto modulati in base alla dimensione dell’impresa: fino al 40% per le piccole, 35% per le medie, 30% per le grandi e fino al 60% per gli enti di ricerca, nel rispetto del principio DNSH.

PNRR 2026: nuove regole e fondi nella legge di conversione

24/08/2026 - La <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 7 agosto 2026, n. 152" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001011198SOMM">legge 7 agosto 2026, n. 152</a>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026, di conversione in legge, con modificazioni, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001007274SOMM">decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107</a>, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti è in vigore dal 21 agosto 2026. La legge si caratterizza per un forte orientamento operativo: accelerazione delle procedure, sostegno agli enti territoriali, rafforzamento della governance PNRR, misure emergenziali in ambito idrico e sanitario, interventi mirati su trasporti, cultura e infrastrutture strategiche. Le disposizioni puntano a garantire continuità attuativa e capacità amministrativa in una fase cruciale di completamento degli obiettivi PNRR. La legge 7 agosto 2026, n. 152, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti è in vigore dal 21 agosto 2026. La legge si caratterizza per un forte orientamento operativo: accelerazione delle procedure, sostegno agli enti territoriali, rafforzamento della governance PNRR, misure emergenziali in ambito idrico e sanitario, interventi mirati su trasporti, cultura e infrastrutture strategiche. Le disposizioni puntano a garantire continuità attuativa e capacità amministrativa in una fase cruciale di completamento degli obiettivi PNRR.

Enti bancari: l'UE aggiorna modelli e dati per l'analisi prudenziale

24/08/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento di esecuzione (UE) 20261872" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010626SOMM">regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872</a>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea Serie L del 12 agosto 2026, aggiorna le norme tecniche di attuazione del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento di esecuzione (UE) 20162070" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000841632SOMM">regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070</a> per le comunicazioni previste dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 78" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000786725ART190">articolo 78</a>, paragrafo 2, della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva 201336UE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000786725SOMM">direttiva 2013/36/UE</a>. L’intervento recepisce le modifiche introdotte dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva (UE) 20241619" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000964911SOMM">direttiva (UE) 2024/1619</a>, che ha integrato requisiti ESG e rivisto l’analisi comparativa a fini di vigilanza, rendendo necessario adeguare modelli, portafogli di riferimento e istruzioni segnaletiche. Il regolamento tiene conto anche del rinvio, disposto dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento delegato (UE) 20251496" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000989961SOMM">regolamento delegato (UE) 2025/1496</a>, dell’applicazione del nuovo quadro di rischio di mercato, limitando fino al 1º gennaio 2027 l’esercizio comparativo agli enti che utilizzano modelli interni e circoscrivendo la raccolta dati agli elementi del metodo standardizzato alternativo. Per il rischio di credito, viene assicurato l’allineamento ai modelli IRB del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento di esecuzione (UE) 20243117" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974354SOMM">regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117</a>. L’articolo 1 sostituisce cinque allegati del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento 20162070" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000841632SOMM">regolamento 2016/2070</a>, aggiornando l’intero impianto segnaletico prudenziale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea Serie L del 12 agosto 2026, aggiorna le norme tecniche di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per le comunicazioni previste dall’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. L’intervento recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1619, che ha integrato requisiti ESG e rivisto l’analisi comparativa a fini di vigilanza, rendendo necessario adeguare modelli, portafogli di riferimento e istruzioni segnaletiche. Il regolamento tiene conto anche del rinvio, disposto dal regolamento delegato (UE) 2025/1496, dell’applicazione del nuovo quadro di rischio di mercato, limitando fino al 1º gennaio 2027 l’esercizio comparativo agli enti che utilizzano modelli interni e circoscrivendo la raccolta dati agli elementi del metodo standardizzato alternativo. Per il rischio di credito, viene assicurato l’allineamento ai modelli IRB del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117. L’articolo 1 sostituisce cinque allegati del regolamento 2016/2070, aggiornando l’intero impianto segnaletico prudenziale.

Registro delle Imprese e gruppi assicurativi: ampliati gli obblighi informativi

24/08/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="provvedimento IVASS del 29 luglio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010820SOMM">provvedimento IVASS del 29 luglio 2026</a>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2026, modifica il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento IVASS n. 552024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000962031SOMM">regolamento IVASS n. 55/2024</a> in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche previste dal Codice delle assicurazioni private. Le principali novità riguardano l’ampliamento delle informazioni che le imprese devono inserire in RIGA (Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi), includendo dati anagrafici e societari relativi agli organi sociali, alle funzioni fondamentali, agli azionisti, ai patti parasociali, alle partecipazioni e ai fornitori esternalizzati. Sono stabiliti inoltre termini più stringenti per la trasmissione: trenta giorni per la generalità delle segnalazioni e quindici giorni per incarichi degli esponenti aziendali e funzioni fondamentali, anche quando soggetti ad autorizzazione IVASS. Sono previste deroghe solo in caso di eventi eccezionali. RIGA assicura funzionalità di verifica dell’avvenuta consegna e dell’esito delle variazioni, garantendo correttezza e tracciabilità delle informazioni. Il provvedimento IVASS del 29 luglio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2026, modifica il regolamento IVASS n. 55/2024 in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche previste dal Codice delle assicurazioni private. Le principali novità riguardano l’ampliamento delle informazioni che le imprese devono inserire in RIGA (Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi), includendo dati anagrafici e societari relativi agli organi sociali, alle funzioni fondamentali, agli azionisti, ai patti parasociali, alle partecipazioni e ai fornitori esternalizzati. Sono stabiliti inoltre termini più stringenti per la trasmissione: trenta giorni per la generalità delle segnalazioni e quindici giorni per incarichi degli esponenti aziendali e funzioni fondamentali, anche quando soggetti ad autorizzazione IVASS. Sono previste deroghe solo in caso di eventi eccezionali. RIGA assicura funzionalità di verifica dell’avvenuta consegna e dell’esito delle variazioni, garantendo correttezza e tracciabilità delle informazioni.

Prospetti UE titoli finanziari: formato semplificato e maggiore tutela per gli investitori

24/08/2026 - Il regolamento delegato (UE) 2026/1061, pubblicato sulla GUUE il 13 agosto 2026, modifica il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento delegato (UE) 2019980" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000878212SOMM">regolamento delegato (UE) 2019/980</a> per semplificare il formato, la sequenza e i contenuti dei prospetti, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando l’accesso delle società ai mercati pubblici dell’Unione. Le novità includono un documento di registrazione unico e una nota informativa unica per i titoli diversi dai titoli di capitale, l’integrazione delle informative ESG previste dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 20242809" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000972008SOMM">regolamento (UE) 2024/2809</a> e una maggiore flessibilità per prospetti relativi a nuovi tipi di titoli. È introdotto un prospetto standard UE per IPO, con formato uniformato. La standardizzazione si applica ai prospetti redatti come documento unico, mentre resta flessibile per prospetti modulari e prospetti di base. Le autorità competenti possono richiedere tabelle di corrispondenza per verificare completezza e coerenza. L’intervento aggiorna gli allegati del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento 2019980" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000878212SOMM">regolamento 2019/980</a>, bilanciando standardizzazione, flessibilità e tutela degli investitori. Il regolamento delegato (UE) 2026/1061, pubblicato sulla GUUE il 13 agosto 2026, modifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 per semplificare il formato, la sequenza e i contenuti dei prospetti, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando l’accesso delle società ai mercati pubblici dell’Unione. Le novità includono un documento di registrazione unico e una nota informativa unica per i titoli diversi dai titoli di capitale, l’integrazione delle informative ESG previste dal regolamento (UE) 2024/2809 e una maggiore flessibilità per prospetti relativi a nuovi tipi di titoli. È introdotto un prospetto standard UE per IPO, con formato uniformato. La standardizzazione si applica ai prospetti redatti come documento unico, mentre resta flessibile per prospetti modulari e prospetti di base. Le autorità competenti possono richiedere tabelle di corrispondenza per verificare completezza e coerenza. L’intervento aggiorna gli allegati del regolamento 2019/980, bilanciando standardizzazione, flessibilità e tutela degli investitori.

Novità e anteprime

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

Video

IPSOA inPratica

IPSOA inPratica

Guarda i video